Comune vieta il centro commerciale: il TAR non può intervenire

Comune non autorizza il centro commerciale: sulla scelta di pianificazione del territorio non può intervenire il Giudice amministrativo.

Fatto

Il Giudice amministrativo, pur nella sua competenza, non ha sempre il potere di valutare, sindacare e modificare gli atti della Pubblica Amministrazione.

Infatti, è possibile che determinati atti trovino fondamento nelle scelte di pianificazione del territorio e per tale motivo siano insindacabili.

Secondo una recente sentenza del T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, n.16 del 04/01/2021, nel caso in cui il Comune non autorizzi la realizzazione di un centro commerciale, la scelta di merito sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo.

Queste le motivazioni del TAR sul caso del Comune che vieta il centro commerciale: il TAR non può intervenire: La scelta dell’Amministrazione di non permettere la realizzazione di un centro commerciale in quanto incompatibile con gli obiettivi di fondo della pianificazione urbanistica comunale, tesi a favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente piuttosto che il consumo di nuovo suolo, afferisce alle scelte di merito dell’Amministrazione Comunale in ordine alla pianificazione del proprio territorio e sfugge al sindacato generale di legittimità del G.A., non essendo affetta da vizi macroscopici di illogicità, di irragionevolezza o di travisamento dello stato dei luoghi, ma al contrario, rappresentando il frutto coerente di scelte pianificatorie tracciate dalla stessa Amministrazione Comunale sin da epoca antecedente all’avvio del procedimento di approvazione del PGT.

Le previsioni pianificatorie del PGT e le destinazioni impresse al territorio comunale non sono condizionate dalla sostenibilità economica di specifici interventi da parte di operatori privati, potendo l’Amministrazione anche espropriare e provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi.

[…] le scelte effettuate dalla p.a. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano.

[…] le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (TAR Brescia, I, 20 marzo 2020 n. 252);

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[…] nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano […]