Affidamento in prova al servizio sociale: essenziale la residenza

Avere una residenza certa ed effettiva è uno dei criteri atti a concedere la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale

L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione ed è disciplinata dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attuandosi con l’affidamento del condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto, per un periodo corrispondente alla pena da scontare.

Al fine di poter beneficiare dell’affidamento in prova, il condannato deve innanzitutto dimostrare di avere una dimora certa in quanto “è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all’espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l’art. 47, comma 9, l. 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo“. (Cassazione penale sez. I, 17/05/2019, n.27347)

L’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni.

Altro requisito da valutare, successivamente a quello della residenza è lo svolgimento di un’attività lavorativa, il quale però è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute.

Inoltre, nel concedere l’affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve valutare l’idoneità rieducativa della misura alternativa alla detenzione richiesta, la condotta del condannato antecedente e successiva alla commissione dei reati e il processo di revisione critica seguito durante il trattamento penitenziario.