In arrivo un nuovo adempimento per il creditore pignorante

Attenzione ai futuri pignoramenti presso terzi poiché la riforma del processo civile impone un nuovo adempimento per il creditore.

Sembra infatti che la Camera dei deputati abbia approvato la legge delega per la riforma del processo civile.

Tale Legge contiene alcune disposizioni immediatamente operative, tra cui il comma 32 dell’art. 1 (articolo unico della legge delega), che ha aggiunto all’art. 543 c.p.c. i seguenti commi:

Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

La previsione, coordinata con il disposto dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c., mira ad una rapida liberazione dei beni nel caso di sopravvenuta inefficacia del pignoramento per tardivo o mancato deposito dell’iscrizione.

La disposizione in commento troverà applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.