Manifesti pubblicitari senza autorizzazione: responsabilità

La Cassazione civile con la sentenza n. 40328 del 16 dicembre 2021 si pronuncia sulla responsabilità della affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza autorizzazione.

Il caso

Un partito politico impugnava una ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Milano in relazione a 100 contestazioni di infrazione dell’art. 4, comma 12, del Regolamento  comunale sulla pubblicità relativa all’affissione di manifesti elettorali in occasione delle elezioni amministrative del 2011, in data anteriore ai 30 giorni prima dell’evento elettorale.

Il Giudice di Pace respingeva il ricorso e il partito ha proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Corte premette che i manifesti politici affissi all’infuori del periodo elettorale, come nel caso esaminato, non sono assoggettati alla disciplina fissata dalla L. n. 212 del 1956, e dalla L. n. 81 del 1983.

Tale norma infatti tende a garantire la correttezza della competizione tra i candidati e sanziona le condotte illecite (affissione fuori dagli spazi individuati ed assegnati dal comune o affissione senza titolo in detti spazi) che si collocano in tale periodo.

Fuori dal periodo elettorale trova applicazione il D.Lgs. n. 507 del 1993, posto a protezione degli interessi finanziari del comune e a tutela dell’ambiente e del decoro urbano del territorio amministrato.

Infatti l’art. 18 dispone che il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire la collocazione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

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Il principio di diritto

La Corte nel rigettare il ricorso ha affermato che:

In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica – nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvilimento (inteso come attività di cui il committente profitta).

Quanto sopra espresso continua la Cassazione  “ a condizione che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento”.