Reato di danneggiamento: vediamo l’evoluzione dell’articolo 635 del codice relativo a cosiddetto danneggiamento in qualità di illecito penale
Il reato
Fino a non molto tempo addietro (parliamo del 2016), l’articolo 635 del codice penale, rubricato “danneggiamento”, recitava: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625 .
- opere destinate all’irrigazione;
- piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
- attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”
La condotta del danneggiare così come postulava il codice pertanto, comprende gli atti materialmente o funzionalmente offensivi di oggetti che non erano di proprietà esclusiva dell’agente.
Modifica per il danneggiamento semplice
Tuttavia con il decreto legislativo n. 7/2016, il legislatore ha stabilito di intervenire con una notevole azione di depenalizzazione in relazione a diversi reati, tra questi si operava anche sul danneggiamento semplice.
I reati interessati pertanto, non costituiscono più illeciti penali, e vengono puniti attraverso delle semplici sanzioni civili.
Se il danneggiamento semplice viene depenalizzato, il danneggiamento aggravato invece resta di competenza penale.
Il danneggiamento semplice
Attraverso la depenalizzazione, viene considerato “semplice”, il comportamento atto a danneggiare oggetti di proprietà di qualcuno. Questo tipo di condotta non costituirà più reato ma illecito amministrativo, punito con una sanzione civile. L’entità della sanzione è compresa tra cento euro e ottomila euro.
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Il danneggiamento aggravato
Le condotte di danneggiamento aggravato restano previste nel codice penale e sono ad esempio:
- le azioni vengono commesse con violenza o minaccia alla persona, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o di sciopero, o relative all’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
- Azioni compiute su edifici pubblici o destinati a utilizzo pubblico o all’esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione sia in ristrutturazione o su altre delle cose indicate al numero 7) dell’articolo 625 del codice penale.
- Azioni compiute su beni che esistono in uffici o stabilimenti pubblici, beni sottoposti a sequestro o pignoramento, beni esposti alla pubblica fede, beni destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.
- Azioni su opere destinate all’irrigazione, sopra piante di viti, alberi, arbusti fruttiferi, boschi, selve, foreste, vivai forestali, su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.