Divieto di affissione: scritti e manifesti illegali sono sanzionati dall’articolo 663 del codice penale
La norma
È capitato a tutti di vedere distrattamente su qualche muro un piccolo cartello che recita: “divieto di affissione art. 663 c.p.”
La maggior parte delle persone ha semplicemente pensato “è vietato mettere manifesti” senza dare troppo peso alla disposizione normativa.
Eppure, quella disposizione costituisce un reato depenalizzato sì, ma ancora vigente, che prevede delle sanzioni e che ha una portata più ampia della semplice affissione di manifesti in genere.
L’articolo 663 c.p. riguarda infatti la vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni:
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.
Il Contenuto
La disposizione non si riferisce soltanto ai manifesti delle campagne pubblicitarie o di quelle elettorali, spesso strappati o addossati l’uno sull’altro, ma anche agli scritti come i murales o alle inutili ed insensate scritte o frasi.
Attenzione perché la norma si riferisce anche alle affissioni irregolari situate in locali privati che sono visibili anche all’esterno, anch’esse sono motivo di sanzione.
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Si deve inoltre ricordate che la contravvenzione prevista dall’articolo 663 c.p. può concorrere con il delitto di cui all’articolo 639 codice penale, qualora dalla condotta derivi un deturpamento o un imbrattamento di cose altrui.