Insegnante di Sostegno: è obbligatorio per tutte le ore scolastiche

Insegnante di sostegno: l’insegnante specializzato deve essere garantito per tutte le ore di frequenza scolastica dell’alunno

Il fatto

L’inclusione scolastica degli alunni affetti da disabilità costituisce un tema fondamentale della scuola italiana.

Al fine di effettuare concretamente l’inclusione degli alunni BES, cioè con bisogni educativi speciali, gli istituti scolastici devono necessariamente redigere il PEI, piano educativo personalizzato.

Il PEI è il documento programmatico che contiene tutta la previsione didattica, educativa, formativa e evolutiva dell’alunno affetto da disabilità, contiene pertanto anche tutte le attività che saranno svolte dallo studente nel corso dell’anno, le modalità di svolgimento e le ore didattiche.

Il PEI non può e non deve essere disatteso in nessuna delle sue parti, né può dar luogo nella variazione di anno in anno a delle incongruenze gravi o ingiustificate, come la appunto la riduzione delle ore di sostegno.

Ma cosa accade se l’istituto scolastico non dispone l’affiancamento del docente specializzato per tutte le ore indicate nel PEI o dispone proprio nel PEI un monte ore inferiore agli anni precedenti?

Accade che la scuola ed il Ministero saranno obbligati ad integrare tale mancanza, salvo il risarcimento del danno.

È quanto recentemente stabilito dal TAR Campania con decreto d’urgenza.

Il decreto

Il TAR Campania, con decreto d’urgenza n. 1936 del 15 novembre, ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad attribuire l’insegnante specializzato per tutte le ore di frequenza scolastica dell’alunno.

Secondo il Tar infatti, è illegittima la condotta dell’Amministrazione che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore rispetto a quelle individuate come necessarie nel PEI.

Il Tar ha così precisato: Ritenuto di accogliere l’istanza cautelare monocratica avuto riguardo ai cospicui precedenti della sezione in tema di sostegno scolastico in deroga per minori portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. n. 104/1992 […]

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Rilevato che anche il PEI per l’a.s. 2021/2022 e che assegna per la minore 18 ore settimanali invece delle 27 di impegno scolastico appare in contraddizione con quanto proposto nel PEI 2020/2021 nel quale si prevedeva che “Per l’anno scolastico 2021/22, si chiede la totale copertura, da parte dell’insegnante di sostegno, delle ore di lezione per l’alunna”;

Ritenuto che pertanto l’Istituto scolastico dovrà tempestivamente attivarsi per l’integrazione dell’orario di sostegno in relazione alla gravità della patologia di cui è sofferente la minore figliola di parte ricorrente e che per tale ragione la camera di consiglio sull’istanza cautelare viene fissata al 21 gennaio 2022; […]

Per questi motivi accoglie l’istanza […]