Se ti presentano un documento mai visto o mai firmato, per renderlo inefficace nei tuoi confronti, devi disconoscerlo.
L’art. 214 c.p.c. prevede che: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.”
La scrittura privata, infatti, è un qualsiasi documento idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti di colui il quale proviene. Questa produce effetti qualora la sottoscrizione delle parti sia autenticata o sia riconosciuta, esplicitamente o implicitamente. Nel caso di riconoscimento o di scrittura privata autenticata, la stessa fa piena prova fino alla querela di falso.
E’ il caso, ad esempio della firma sulla ricevuta di ricezione di un atto giudiziario. Per contestarla si dovrà fare una querela di falso anziché un disconoscimento.
Parimenti se si tratta, ad esempio, di un atto notarile posto che la firma è autenticata.
Diversamente, se si tratta di una scrittura privata come da esempio un contratto, basterà disconoscerlo.
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La norma in parola, quindi, distingue tra la scrittura, ossia il documento scritto di proprio pugno del soggetto, e la sottoscrizione, ossia la firma di chi ha approvato tale documento.
Il disconoscimento va fatto da colui il quale ha effettuato la scrittura.
Se la persona contro cui è prodotto il documento è una persona giuridica, il disconoscimento va effettuato dal legale rappresentante.