La Cassazione civile sez. VI con ordinanza del 13.12.2021, n. 39513 ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate – riscossione via pec con allegata copia informatica e senza firma digitale.
La definizione del messaggio pec data dalla legge
Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”.
La lett. i-ter), dell’art. 1 del CAD definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico“.
La lett. i-quinquies), dell’art. 1 del medesimo CAD , nel definire il “duplicato informatico” parla di “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.
Come può avvenire la notifica della cartella di pagamento secondo la Cassazione?
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente:
- allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“),
- sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“)
Tale ultima modalità è stata utilizzata dal concessionario della riscossione nel caso affrontato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 39513 del 2021, dove il concessionario della riscossione ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Legittimità della cartella di pagamento
Per la Cassazione va esclusa la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, ritenendo che:
- era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico;
- nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
Le Sezioni Unite (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) avevano affermato il principio che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
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La mancanza di sottoscrizione non comporta l’invalidità dell’atto
In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana.
L’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’ agente della riscossione ma solo la sua intestazione.