L’Autorità Garante della Privacy si è espressa sulle richieste di esibizione del Super Green Pass laddove non è obbligatorio
Il super green pass viene rilasciato solamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19. Vengono quindi esclusi i tamponi, sia antigenici che molecolari. L’applicazione della certificazione rafforzata vale solamente per alcune attività sociali, ma non per i luoghi di lavoro in cui resta obbligatorio il green pass base.
Tale misura è in vigore dal 6 dicembre 2021 e, ad oggi, permarrà in vigore sino al 31 marzo 2022.
Esso deve essere richiesto per accedere in bar, ristoranti, spogliatoi, teatri, cinema, stadi, discoteche, musei, mostre e sale giochi. A questi luoghi, tendenzialmente al chiuso, si aggiungeranno anche gli impianti sciistici.
Nei giorni scorsi sono giunte al Garante segnalazioni di persone che hanno lamentato l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base.
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In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.
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A tale proposito, il Garante per la Privacy, con relativo comunicato stampa, ha ricordato che non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.
L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo.