Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre : il Regolamento per l’accesso in Gazzetta Ufficiale

Con D.M. n. 212 del 2021  Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento relativo ai requisiti ed alle modalità di accesso per gli atleti paralimpici alla “Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre” del Corpo di Polizia Penitenziaria

Sezione paralimpica

La Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

Con l’art. 43 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 è stata istituita la  Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre  nella  quale  sono  tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con  il  CIP  e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico  dallo stesso riconosciuto. La Sezione  paralimpica  ne  cura  la  direzione operativa e il coordinamento strategico. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono   disciplinate   con   decreto   del   Capo   del   Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Le  «Fiamme  Azzurre»  reclutano,   nel limite del 5 per cento dell’organico  del  medesimo

gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato  Italiano  Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti  e  modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Agli atleti  sono  riconosciute  le medesime  qualifiche,  pari  progressione  di  carriera   ed   uguale trattamento  economico,  giuridico  e  previdenziale  del   personale

appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

Il Regolamento adottato dal Ministero della Giustizia

Disciplina  i requisiti di idoneità psicofisica, differenti da  quelli  previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonchè il reimpiego nei ruoli del Corpo  della  Polizia  penitenziaria  per  il personale non più idoneo  all’attività  sportiva  paralimpica,  nei limiti dei posti vacanti  delle  dotazioni  organiche  e  nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L’accesso è riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico nel «Club Italia Paralimpico» ovvero che siano comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.  I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.

Modalità di assunzione

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e c) , commi 1 -bis e 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto. Ai fini dell’accertamento circa il possesso dei requisiti psico-fisici di cui al predetto decreto legislativo non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto la classificazione funzionale ivi specificata

I limiti di età per la partecipazione ai concorsi sono stabiliti in conformità alla normativa sull’accesso nei Gruppi Sportivi militari e di Stato.

Il bando di concorso indica specificamente le discipline sportive e le specialità di tali discipline per le quali sono messi a concorso i relativi posti, nonché la categoria di disabilità richiesta ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall’I.P.C. ( International Paralympic Committee ) e dalle Federazioni sportive di riferimento.

Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a seguito di proposta di assunzione formulata dal Responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», che specifica le discipline sportive, le relative specialità e le categorie di disabilità.

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Contenuto del bando

Il bando indica :

  • il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva prevista dall’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
  • i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
  • le modalità di presentazione delle domande di partecipazione
  • le categorie dei titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi;
  • ogni altra prescrizione o notizia utile all’espletamento del concorso.