Pornografia minorile: non basta cancellare le foto pedopornografiche dal telefono cellulare per evitare la condanna
Il reato
Il reato di pornografia minorile è previsto dall’articolo 600-ter del codice penale:
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Il caso
Con l’avvento di Internet e l’evoluzione della tecnologia, la diffusione del materiale pornografico in genere e, purtroppo, anche di quello pedo-pornografico, si è amplificata.
Lo smartphone dispone ormai di molteplici funzioni, consentendo di fotografare in alta definizione, di accedere ad internet, di conservare dati e files, di scambiare immagini e video.
Pertanto, la pornografia minorile viaggia anche sui telefoni cellulari, che sono dei veri e propri piccoli computer, ed in quanto tali, soggetti alle stesse modalità di memorizzazione e cancellazione dei dati.
Ecco dunque che la semplice cancellazione dei dati non escluderà la detenzione degli stessi ai fini della configurazione del reato ex art. 600-ter c.p. ed anzi, non escluderà neppure l’applicazione dell’aggravante “dell’ingente materiale”
Di ciò si è occupata recentemente la Suprema Corte di Cassazione
La sentenza
Con la sentenza n. 43615 del 05/11/2021 la Corte di Cassazione sez. III penale ha stabilito che: nella aggravante di ingente quantità rientra anche il materiale eliminato dal cellulare ma facilmente recuperabile in quanto presente nella cartella “eliminati di recente”
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In tema di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, benché la cancellazione delle foto da uno smartphone non preveda il loro inserimento in un cestino, tanto il sistema Android che quello degli smartphone Apple consentono procedure piuttosto elementari e di comune conoscenza per ripristinare le immagini eliminate non in modo permanente
Nel caso di specie la Corte ha quindi confermato la responsabilità dell’imputato a cui era stata contestata la circostanza aggravante dell’ingente quantità di materiale detenuto, atteso che le immagini, recuperate e sequestrate, si trovavano in una cartella del cellulare denominata ‘eliminati di recente’ e, quindi, di facile ed immediato ripristino.