La Cassazione vira verso l’obbligatorietà del consorzio tra proprietari

Con la sentenza n. 14440 del 27 maggio 2019 la Corte di Cassazione sembra propendere per l’obbligatorietà del consorzio tra proprietari immobiliari

Il consorzio tra proprietari immobiliari è una fattispecie atipica riconducibile alla forma di associazione non riconosciuta, alla quale viene applicata la disciplina sulla comunione e sul condominio come ipotesi residuale, ossia nel caso di mancata disciplina delle singole fattispecie all’interno dello statuto.

Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione del 2019 sembra propendere per l’obbligatorietà dell’adesione al consorzio da parte dell’acquirente dell’immobile ricadente nel perimetro dello stesso.

Difatti, l’adesione al Consorzio può perfezionarsi nelle forme previste dallo statuto, in forma tacita o desumersi da presunzioni (quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti), sempre che non sia prevista una forma particolare (Cass. 3665/2001).

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Con riferimento al vincolo del consorziato, nella sentenza sopra citata si legge testualmente che “quanto all’impossibilità di costituire obbligazioni propter rem in capo ai singoli proprietari mediante la semplice sottoscrizione degli atti di acquisto, è sufficiente obiettare che, in ogni caso, la fonte delle obbligazioni gravanti sul consorziato non discende dal titolo di proprietà, ma dalla “contrattualizzazione dell’obbligo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito” (così, in motivazione Cass. 16071/2007, Cass. 18146/2018; Cass. 18560/2016).