Smartbox: quando si applica l’iva ai cofanetti

Gli smartbox utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi “non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del Codice civile”.

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Che cosa sono gli smartbox?

Gli smartbox sono buoni-regalo che danno, ai loro possessori, il diritto di usufruire di una molteplicità di servizi presso le strutture convenzionate.

La società esercente l’attività di ristorazione ed inserita nel circuito “Smartbox”, è un esercizio commerciale presso il quale possono essere utilizzati i cofanetti regalo “smart-box”.

La verifica dell’Agenzia delle Entrate

L’ Agenzia delle Entrate ha rilevato in che un’azienda, al momento dell’utilizzo del cofanetto regalo da parte del cliente finale, non aveva provveduto ad emettere il documento fiscale dovuto (ricevuta o fattura).

La contribuente ha sostenuto che in ragione della natura del soggetto emittente del buono (soggetto business estero-UE) la fattura emessa dalla società riporta correttamente l’indicazione dell’importo ricevuto da Smartbox nonché la non assoggettabilità ad IVA in quanto operazione intracomunitaria (B2B) resa nei confronti di soggetto estero.

Poiché il valore complessivo lordo dei buoni-regalo utilizzati nel corso dell’anno oggetto di controllo ammontava a euro 128.769,30, l’Ufficio ha provveduto allo scorporo dell’IVA non dichiarata (con aliquota del 10%) ed ha notificato alla società ed ai suoi soci l’avviso con il quale ha accertato una maggiore IVA dovuta.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte

Con la sentenza n. 874/3 del 4 novembre 2021 la CTR Piemonte ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che soltanto nel momento in cui l’utente finale usufruisce del servizio, la ditta “erogante la prestazione” è tenuta all’emissione della fattura, con relativa corresponsione IVA.

Infatti, ricorda la CTR, ‘i buoni-regalo” utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi “non possono ‘qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del Codice civile”.

Il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

La circolazione del buono medesimo non comporta anticipazione della cessione del bene o prestazione di servizio cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini IVA.

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La circolazione dei buoni-regalo non genera operazioni rilevanti ai fini IVA non costituendo cessione di servizio turistico ma semplice circolazione di un titolo di credito, ed eventuali fatture emesse saranno non assoggettate ad IVA ai sensi dell’art. 2 del dpr 633/72.

Il momento in cui assume rilevanza l’applicabilità dell’IVA si identifica con il rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato.

Quando l’utente finale usufruirà del servizio il fornitore emetterà regolare scontrino/fattura con IVA per l’intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, da cui riceverà in pagamento il buono acquisto.