Rete fognaria: vediamo quando è obbligatorio l’allaccio alla rete fognaria e quali sono le norme da rispettare
La questione
Non tutti gli immobili sono allacciati alla fognatura e spesso, soprattutto se si acquista un immobile privo di allaccio, ci si domanda se ciò costituisca una grave irregolarità, quindi una violazione di norme imperative.
In alcuni casi la mancanza di un allaccio alla rete fognaria costituisce sicuramente una violazione di legge, tuttavia non è sempre così.
Può accadere infatti, che l’allaccio sia impossibile o gravemente disagevole da attuare, sia dal punto di vista economico che da quello fisico.
Le norme
In tema di allaccio alla rete fognaria rileva il TUA, testo unico dell’ambiente D.lgs 152/2006.
In particolare, ai sensi dell’art. 100, comma 1 del TUA: gli agglomerati, con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000, devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
Pertanto, gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, che ricadono in tali agglomerati, serviti da dette reti, devono immettere, i propri scarichi, in tali fognature.
Inoltre, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del TUA: Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
Occorre inoltre precisare che alcune circostanze rendono comunque difficile e particolarmente disagevole effettuare l’allaccio.
Ad esempio, se le condotte della rete fognaria dell’agglomerato si trovano ad una distanza tale da rendere l’allaccio degli scarichi non ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, anche rispetto ai benefici ambientali conseguibili, gli utenti dovranno dotarsi di sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati, individuati dalle regioni, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.