Il CID è il modello di constatazione amichevole di incidente previsto dalla Convenzione per l’indennizzo diretto, che viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei due veicoli coinvolti e con il quale costoro rinunciano alla procedura di liquidazione prevista dall’art. 3 della L. 39/77
Cos’è?
La Convenzione per l’indennizzo diretto, applicabile nel caso il sinistro avvenga con danno ai soli veicoli, è finalizzata ad accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a cose causati da collisione tra due veicoli a motore e conseguentemente, così facendo, il conseguimento del relativo risarcimento da parte del danneggiato che sia in tutto o in parte incolpevole.
Come funziona il CID
Prevede pertanto l’obbligo che ogni impresa partecipante assume di provvedere, in tempi rigorosamente stabiliti, al risarcimento dei danni subiti da un proprio assicurato per la responsabilità civile auto, in conseguenza di un sinistro che sia imputabile, anche parzialmente, ad un soggetto assicurato per lo stesso rischio presso altra impresa partecipante.
Ciascuna impresa che aderisca alla Convenzione agisce come mandataria di ogni altra, versando ai propri assicurati il risarcimento dovuto in nome e per conto dell’impresa assicuratrice del responsabile, che resta obbligata al rimborso della somma erogata.
Cosa prevede la Convenzione per il CID
Tale Convenzione è applicabile solo nel caso che si tratti di sinistro da circolazione stradale:
- sia dovuto a collisione di non più di due veicoli a motore, entrambi identificati, soggetti all’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche, assicurati presso una delle imprese partecipanti al consorzio, esclusi i ciclomotori e le macchine agricole.
- Dalla collisione dei veicoli siano derivati danni ai soli veicoli o ad uno di essi, con esclusione di qualsiasi danno alla persona od alle cose trasportate.
La procedura
La procedura di liquidazione diretta del danno prevede la rinuncia a quella prevista dalla legge n. 39 del 1977, ove, nonostante l’avvenuta redazione del CID, il danneggiato inoltri la richiesta di risarcimento all’assicuratore del responsabile, a norma dell’art. 22 della L. 990/69 e con il rispetto delle modalità previste dall’art. 3 della stessa legge, la procedura di liquidazione in regime convenzionale deve essere interrotta e l’impresa assicuratrice debitrice deve informare l’impresa mandataria della diffida inoltrata dall’avente diritto.
La procedura di liquidazione prevede altresì la consegna al proprio assicuratore della denuncia, che può essere redatta su modulo di constatazione amichevole e sottoscritta congiuntamente dai conducenti. Questi, verificata la sussistenza delle condizioni per la liquidazione diretta, vi provvede in nome e per conto dell’impresa debitrice.
LEGGI ANCHE: Valore probatorio del CID: ha portata confessoria o no
La perizia per il CID
Viene altresì ingaggiata una perizia della quale spese e pratica sono a carico dell’impresa mandataria nei dieci giorni dalla messa a disposizione dello stesso, secondo parametri previsti dall’associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e la liquidazione ha luogo nei quindici giorni dall’ accertamento tecnico.