La forma dell’appello delle sentenze su sanzione amministrativa.

L’appello delle sentenze emesse dal Giudice di Pace su sanzione amministrativa va proposto con ricorso ex D.lgs 150/2011.

L’appello a suddette sentenze, infatti, va introdotto non con atto di citazione, ma con ricorso.

La Corte di Cassazione ha più volte statuito che (“ex multis” Cass. Civ., n. 13736/2018) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69”), in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro e pertanto l’impugnazione va proposta con ricorso.

La logica conseguenza della circostanza che i giudizi di appello proposti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono soggetti al rito del lavoro – e non più a quello ordinario – è che “l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ciò anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima (Cass. Sez. Un. 2907 del 2014).

In questo caso vi sarà decadenza in cui incorrerà l’appellante, che non è sanabile ai sensi dell’art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 150 del 2011 poichè si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.

In conclusione?

L’applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, comporta che l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del Codice della Strada è tardivo se proposto con citazione iscritta oltre il termine per l’appello previsto, di 30 giorni o 6 mesi, a seconda del caso.