Assegno divorzile: nuove decisioni sul tenore di vita

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione nuovamente si pronuncia al fine di orientare nuovamente in materia di assegno divorzile

assegno divorzile

L’ambito già densissimo di riferimento giurisprudenziali del diritto di famiglia più in generale, si è arricchito di più di una decisione della Cassazione negli ultimi anni proprio sul tema “tenore di vita del coniuge richiedente l’assegno”. Risale ai primi di dicembre 2021 una nuova ordinanza n. 38928/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021, che sulle orme dell’ormai  sentenza dalle Sezioni Unite n. 18287/2018.

La vicenda

Anche questa volta all’origine della vicenda troviamo l’impugnazione di un decreto di modifica delle condizioni di divorzio ove si contesta un’erronea valutazione da parte della Corte di Appello di Venezia delle modificate condizioni degli ex coniugi ai fini della permanenza dell’assegno divorzile. In particolare l’uomo, che dalla decisione veniva onerato a versare tale assegno, lamentava l’omessa valutazione delle sopraggiunte circostanze di fatto alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia.
Un richiamo fondamentale per comprendere le origini della doglianza è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11504/2017, ove si specifica che, il diritto al mantenimento nel divorzio, non si maturi dalla non autosufficienza economica del coniuge richiedente, non essendo più attuale altresì, tenuto conto dei mutamenti economici e sociali, l’utilizzo del tenore di vita quale criterio su cui fondare il riconoscimento dell’assegno allontanando così qualsivoglia pretesa di continuazione dei rapporti economici tra le Parti.
In altre parole, l’estinzione del rapporto personale porta con sé anche quella del rapporto patrimoniale.

La giurisprudenza sul tenore di vita nell’assegno divorzile

Veniamo dunque a quanto espresso dalla prima citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 la quale ha, da un lato, confermato l’abbandono definitivo del criterio del tenore di vita e dall’altro lato individuato i casi in cui al coniuge più debole possa riconoscersi il diritto all’assegno divorzile, fatto salvo che il diritto è riconosciuto sempre a seguito della domanda del richiedente su valutazione poi del giudice di legittimità in base al fatto che: il coniuge non sia economicamente autosufficiente, oppure che, abbia nel corso del matrimonio rinunciato ad occasioni di lavoro e carriera in favore dei bisogni della famiglia. Le funzioni dell’assegno pertanto sono assistenziali ossia compensative perequative, dell’assegno di divorzio.

Revisione dell’assegno divorzile: la decisione della Cassazione

 

Ancora oggi la Cassazione conferma che l’unico elemento all’origine di una eventuale revisione dell’assegno divorzile consiste nel mutamento delle condizioni economiche del coniugi, quale fatto nuovo rispetto al momento dell’assunzione dell’onere contributivo e che solo in occasione di tale presupposto, il giudice possa far valere il mutato indirizzo giurisprudenziale che vede il venir meno del tenore di vita quale criterio su cui fondare la corresponsione dell’assegno.

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In conclusione

Nel caso di cui abbiamo parlato in apertura di questo articolo, avendo la Corte di Appello negato il proprio dovere di decidere sui nuovi fatti alla luce dei nuovi principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte e per tali motivi, in sede di legittimità, gli Ermellini  accolgono il ricorso del marito, stabilendo un rinvio per addivenire a diversa composizione.