Il consorzio tra proprietari immobiliari

Il consorzio tra proprietari immobiliari è una figura atipica e sopperisce alla mancanza di urbanizzazione del comune

Il consorzio fra proprietari di immobili si riferisce, infatti, a quel particolare caso di consorzio atipico costituito fra i proprietari di immobili per la realizzazione e la gestione di un bene o di un servizio comune in una particolare zona.

L’attuale giurisprudenza propende per l’applicabilità della disciplina dettata dal codice civile sul condominio negli edifici e anche la più recente sentenza emessa in materia (Cass., sent. n. 22641 del 3 ottobre 2013) ha affermato che le disposizioni vigenti in materia di condominio trovano possono applicazione al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale.

La volontà di partecipare alla costituzione del consorzio o di aderire al consorzio già costituito può essere manifestata anche tacitamente, così facendo sorgere l’obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi competenti per statuto e legittimando la pretesa di pagamento da parte del consorzio.

Il consorzio è un’associazione non riconosciuta e per aderire alla stessa occorre il consenso del singolo associato.

Quanto alla forma necessaria per la manifestazione di volontà necessaria per aderire al consorzio, salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del consorzio o di aderire al consorzio già costituito può essere manifestata anche tacitamente e desumersi da presunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio oppure l’utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati.

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Anche la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacchè altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall’art 18 Cost.” (Cass. n. 6666 dei 30/03/2005).