La querela di falso: se non viene prodotto l’originale del documento

Qualora non venga prodotto in originale il documento oggetto di querela di falso, lo stesso non potrà essere utilizzato a fondamento della decisione.

Sull’argomento si è pronunciata ultimamente la Corte di Cassazione con due sentenze.

La prima pronuncia

Con la sentenza n. 10573 del 2020, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la querela di falso possa essere proposta esclusivamente sull’originale del documento cui la contestazione afferisce.

Qualora, quindi, la parte che ha depositato la copia del documento e che abbia dichiarato di volersi avvalere dello stesso non provvede alla produzione dell’originale, per effetto stesso della contestazione, l’efficacia probatoria del documento viene ridimensionata.

Viene ridimensionata tanto che il documento contestato non può essere posto a fondamento della decisione laddove il Giudice non fosse in condizione di accertarne in altro modo la genuinità.

Ciò è stato statuito in merito alla relata di notifica di una cartella di pagamento.

La seconda pronuncia

Il medesimo principio è stato espresso dalla medesima Corte con ordinanza n. 2482 del 2020, che ha affrontato la medesima questione. Stavolta con riguardo all’avviso di ricevimento della raccomandata postale di invio di un atto accertativo.

La Suprema Corte infatti, in conformità all’orientamento consolidato, ha chiarito nuovamente che la copia fotostatica costituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, poichè sotto il profilo probatorio essa equivale all’originale.

Il fondamento del principio

L’art. 22, co. 4, D. Lgs. n. 546/1992, prevede, infatti, che unitamente al ricorso introduttivo, il ricorrente depositi il proprio fascicolo con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, ove esso sia stato notificato, unitamente agli originali o alle copie fotostatiche dei documenti su cui il gravame trova fondamento.

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Tuttavia, principio generale, che trova applicazione anche in ambito tributario, è quello sancito dall’art. 2719 c.c., per il quale le copie fotografiche o fotostatiche di documenti hanno la medesima efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non sia espressamente disconosciuta dalla controparte.