Il danneggiato da reato, costituito parte civile, deve presentare le conclusioni scritte contenenti le proprie richieste
Il danneggiato da reato può chiedere il risarcimento del danno sia in sede penale che in sede civile. L’esercizio dell’azione in sede penale avviene mediante la costituzione di parte civile, la quale deve avvenire entro e non oltre la dichiazione di apertura del dibattimento (anche quindi successivamente all’udienza preliminare, per i reate in cui essa è prevista).
La parte civile può sempre, in ogni stato e grado del giudizio, revocare la propria costituzione, sia attribuendo effetti meramente processuali (rinuncia all’azione ma non al diritto di richiedere il risarcimento), sia attribuendo effetti anche di natura sostanzial, mediante dichiarazione di rinuncia alla richiesta di risarcimento oppure dando atto dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per adempimento da parte dell’imputato.
Un particolare caso di revoca della costituzione di parte civile sussiste nel caso in cui la stessa non depositi, in sede di conclusione, una richiesta scritta contenente le proprie domande da rivolgere al giudice, ai sensi dell’art. 523 c.p.p.
L’orientamento della Corte di Cassazione sul punto è sempre univoco circa la decadenza della parte civile dalle proprie richieste in caso di mancata produzione del relativo scritto difensivo.
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A tal proposito la Corte, con sentenza n. 19380/2017 ha confermato che “in tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile la cui costituzione doveva ritenersi tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado)“.