Con riferimento all’equa riparazione e risarcimento del danno causato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie la Cassazione si pronuncia sulle differenti funzioni e termini di proposizione delle relative domande
La Cassazione civile sez. II n. 33459 del 11/11/2021
La domanda di equa riparazione
La domanda di equa riparazione è diretta a tutelare l’interesse della parte alla durata ragionevole del processo ed è dunque riferita al suo ordinario e fisiologico svolgimento.
Risarcimento del danno causato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie
La disciplina relativa al risarcimento del danno causato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie è prevista dagli artt. 2, comma 3, e 4, comma 2, l. n. 117 del 1988.
Ha la funzione di consentire alla parte, che si ritenga danneggiata dall’erroneità del provvedimento emesso, di esperire ogni rimedio possibile per eliminare l’errore e, quindi, il pregiudizio ricevuto.
La necessaria esperibilità dei rimedi interni volti alla rimozione del provvedimento stesso tendono alla salvaguardia sia dell’interesse particolare, sia di quello pubblico al suo emendamento.
Decorrenza dei termini di decadenza
La domanda di equa riparazione
La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Per proporre la domanda di equo indennizzo il momento iniziale del termine di decadenza di sei mesi, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001, coincide con il deposito della sentenza della Cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, determina il passaggio in giudicato della pronuncia di merito
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Azione di risarcimento danni contro lo Stato
Può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari.
In ogni caso, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento.
Se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile.
L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno.
Se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato l’azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza.