La querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata

Il rapporto tra querela di falso e disconoscimento. La Corte di Cassazione si è espressa con ordinanza n. 15823/2020.

La querela di falso ed il disconoscimento sono Istituti previsti dal Codice di Procedura Civile, rispettivamente agli artt. 221 e 214.

Ci si è chiesti quale fosse la differenza reale tra le due Norme in ambito istruttorio.

Ebbene, la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione secondo cui alla parte cui sia riferita una scrittura privata è consentito non solo di disconoscerla, ma anche proporre alternativamente la querela di falso.

In difetto di limitazioni di legge, infatti, non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, ossia quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti “erga omnes”.

La pronuncia in commento, l’Ordinanza n. 15823 del 23/07/2020, infatti statuisce il seguente principio: “….la parte, che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta, e per la quale non sia quindi necessario esperire querela di falso, può sempre agire in via principale per far accertare tale non autenticità con la querela suddetta, ottenendo come conseguenza applicativa semplicemente questo: che l’accertamento deve essere poi effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già con l’applicazione della speciale procedura prevista per il caso della verificazione (art. 214 cod. proc. civ.)….”.