Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità tecniche delle lotterie filantropiche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021.
Lotteria filantropica: di che cosa si tratta
Il decreto Legge n. 119 del 2018, convertito con la legge n. 136 del 2018 ha introdotto la lotteria filantropica.
Gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a 500 euro anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti.
Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi degli enti del Terzo Settore esclusivamente per la realizzazione di progetti sociali.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il decreto disciplina le modalità tecniche di attuazione prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo.
La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.
La lotteria filantropica può essere effettuata in forma singola dagli enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo.
Attraverso la lotteria filantropica gli enti raccolgono fondi destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale secondo le previsioni dei relativi statuti.
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Requisiti della lotteria
La partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento dovrà essere eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Gli enti del Terzo settore possono avvalersi, per la raccolta delle donazioni e la gestione del patrimonio, anche di intermediari finanziari iscritti all’albo che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.
Gli enti del Terzo settore possono, altresì, avvalersi dell’apporto specialistico di un soggetto terzo nello svolgimento delle attività di organizzazione, contabilizzazione e raccolta delle donazioni.
Il compenso corrisposto ai soggetti terzi per le attività svolte è calcolato sull’ammontare della raccolta di gioco secondo le percentuali indicate nel decreto.
Per ogni donazione effettuata pari all’importo minimo stabilito nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, è attribuito un titolo di partecipazione alla lotteria e le generalità del donante sono annotate su apposito registro, previo rilascio delle informazioni di cui all’art. 13 del regolamento ed acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli interessati.
La raccolta delle donazioni legata alla lotteria non può eccedere i sei mesi.