Lotterie filantropiche: pubblicato il decreto che le disciplina

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità tecniche delle lotterie filantropiche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021.

Lotteria filantropica: di che cosa si tratta

Il decreto Legge n. 119 del 2018, convertito con la legge n. 136 del 2018 ha introdotto la lotteria filantropica.

Gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a 500 euro anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti.

Il  ricavato  derivante  dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi degli enti  del Terzo Settore esclusivamente per la realizzazione di progetti sociali.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il decreto disciplina le modalità tecniche di attuazione prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo.

La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un  progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome  del  vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

La lotteria filantropica può essere effettuata in forma singola dagli enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi  un  patrimonio  netto  non inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e  seguenti del citato decreto legislativo.

Attraverso la lotteria filantropica gli enti raccolgono fondi destinati  alla  realizzazione  di progetti sociali, aventi ad oggetto lo  svolgimento  di  una  o  più attività di interesse  generale secondo le previsioni dei relativi statuti.

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Requisiti della lotteria

La partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento dovrà essere eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi, per la raccolta delle donazioni  e  la  gestione  del  patrimonio,  anche  di  intermediari finanziari  iscritti  all’albo che svolgono in via  esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione  iscritta all’albo  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.

Gli enti del Terzo settore possono, altresì, avvalersi dell’apporto specialistico di un  soggetto  terzo nello svolgimento delle attività di organizzazione, contabilizzazione e raccolta delle donazioni.

Il compenso corrisposto ai soggetti terzi per le attività svolte è calcolato sull’ammontare della raccolta di gioco secondo le percentuali indicate nel decreto.

Per ogni donazione effettuata pari all’importo minimo stabilito nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, è attribuito un titolo di partecipazione  alla  lotteria  e  le  generalità  del donante sono annotate su apposito  registro,  previo  rilascio  delle informazioni di cui  all’art. 13  del  regolamento ed acquisizione del consenso al trattamento  dei  dati  personali  degli interessati.

La raccolta delle donazioni legata alla lotteria non può eccedere i sei mesi.