Insider trading: che cos’è e perché costituisce reato

Insider trading: il reato di diffusione illecita di dati previsto dall’articolo 184 Testo Unico della Finanza

Il reato

Al reato di aggiotaggio, previsto nella forma comune all’art. 501 codice penale, si affianca una tipologia di reato finanziario che prende il nome di “insider trading “e che consiste nell’abuso di informazioni privilegiate.

Tale reato è previsto e punito dall’articolo 184 del Testo unico della finanza, Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

Come accade per l’aggiotaggio, reato in cui viene compiuta un’azione speculativa allo scopo di ottenere un rialzo o un ribasso dei prezzi di un determinato titolo in borsa, mettendo in giro notizie o informazioni false, anche per l’insider trading si verifica una condotta che determina l’alterazione scorretta dei prezzi dei mercati mirante a ottenere un vantaggio personale.

La differenza consiste nel fatto che nell’aggiotaggio le informazioni che vengono diffuse possono essere anche false, mentre nell’insider trading i dati sono reali, ma vengono diffusi in modo illecito prima delle comunicazioni ufficiali al fine di favorire qualcuno.

Si tratta quindi del reato di abuso di informazioni privilegiate che può essere commesso solo da particolari tipi di soggetti, cioè gli insider.

Le Sanzioni

Tale reato è severamente punito in quanto prevede al primo comma la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni per chiunque “essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

  1. a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  2. b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  3. c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
  4. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.”

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Occorre però precisare che il comma 3 del medesimo articolo prevede una pena pecuniaria illimitata:

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La normativa specifica che l’informazione privilegiata è: un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.