Esclusione della parte civile nel processo penale

Al giudice è attribuito il potere di escludere le richieste risarcitorie in sede penale nel caso di esclusione della parte civile

Il danneggiato da reato pone in essere le proprie richieste in sede penale mediante la costituzione di parte civile con la quale fa valere il diritto ad essere risarcito in conseguenza del reato commesso dall’imputato.

Ai sensi dell’art. 81 c.p.p. la parte civile può però essere esclusa dal processo penale con ordinanza non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, avendo la giurispudenza di legittimità sancito la sola impugnabilità delle sentenze reputate abnormi (cosi, Corte di Cassazione, Sentenza n. 8942/2011 con la quale è stato statuito che”l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale“).

Il termine per escludere la parte civile è quello che precede l’apertura del dibattimento del primo grado di giudizio e le cause che attengono a tale esclusione sono da ricercarsi nel difetto di capacità di stare in giudizio da parte della costituenda parte civile, la tardività, il difetto di procura da parte del procuratore speciale oppure in difetto di interesse.

Tuttavia, un controllo ulteriore deve essere posto in essere anche in sede di emissione della sentenza da parte del giudice, il quale deve sempre valutare la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti dalla norma per la costituzione della parte civile.

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A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 44247/2013 ha sancito che “in tema di esclusione della parte civile, l’indicazione del termine previsto dall’art. 81 cod.proc.pen. non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, sicché l’inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio“.