Truffa: Pagare un prodotto di meno mediante la sostituzione dell’etichetta con il codice a barre è truffa e non furto aggravato dal mezzo fraudolento
La Truffa
Spesso si possono compiere delle azioni per goliardia, pensando di non arrecare chissà quale danno con il proprio gesto, oppure, semplicemente, si può pensare di fare una “furbata” senza subire le conseguenze.
Ad esempio, a qualcuno potrebbe venire in mente di sostituire l’etichetta con il codice a barre di un prodotto per poterlo pagare di meno.
Questo gesto però, può costare molto caro, perché non è una semplice goliardata, ma è una truffa, un reato previsto e punito dall’articolo 640 del codice penale.
La Suprema Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui un uomo si era impossessato di tre computer, sottraendoli all’interno di un supermercato pagando alle casse un prezzo inferiore mediante sostituzione dei codici a barre su di essi apposti con altri codici a barre relativi ad articoli di prezzo inferiore.
La Cassazione ha accolto il ricorso con cui si contestava la sussistenza del reato di furto aggravato da uso di mezzo fraudolento in favore del reato di truffa.
La sentenza
Con la sentenza n.22842 del 17/04/2019, la Corte di Cassazione sez. V penale, ha stabilito che: In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima […]
Nel caso di specie, […] il F. ha consegnato i beni da lui prelevati dallo scaffale al cassiere per il pagamento del prezzo ed il cassiere, dopo il versamento del prezzo, li ha consegnati al F., il quale, tuttavia, è riuscito a pagare un prezzo inferiore a quello dovuto in quanto, mediante la sostituzione del codice a barre, ha indotto in errore il cassiere sull’ammontare della somma a tal fine dovuta, stabilita dal responsabile dell’esercizio commerciale.
Due giorni dopo egli, tornato al supermercato per ripetere la stessa operazione, non è riuscito nel suo intento, poiché al momento del pagamento il cassiere si è accorto della sostituzione del codice a barre.
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Risulta, quindi, evidente che l’impossessamento non è avvenuto – o non sarebbe avvenuto, quanto al tentativo – contro la volontà del venditore, perché il bene è stato consegnato al F. dal cassiere, ma per effetto di una volontà viziata dall’errore indotto dal F., attraverso la sostituzione del codice a barre.