Contratto di sponsorizzazione: quando i costi sono deducibili

Con riferimento al contratto di sponsorizzazione i relativi costi sono deducibili dal reddito di impresa a determinate condizioni : così la sentenza della Cassazione civile sezione Tributaria n. 30024 del 26 ottobre 2021.

Il contratto di sponsorizzazione

La fattispecie non è specificamente disciplinata dalla legge.

Il contratto di sponsorizzazione ricomprende tutte quelle ipotesi nelle quali un soggetto – detto “sponsorizzato” o, con terminologia anglosassone, “sponsee” – si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, marchio, o anche a tenere determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale.

Considerate le caratteristiche del contratto la sponsorizzazione – che, sotto il profilo concernente lo sponsorizzato, si concreta nella commercializzazione del nome e dell’immagine personale del soggetto – si traduce; al contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio o dei prodotto che si intende lanciare sul mercato;

La giurisprudenza sulle condizioni di deducibilità dei costi di sponsorizzazione dal reddito di impresa 

Ai sensi dell’art. 108 (ex art. 74, comma 2) del TUIR costituiscono:

– spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo,

– spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta;

Con riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato:

  • in base all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inerenza doveva essere valutata secondo un giudizio di carattere quantitativo, le spese di sponsorizzazione erano ritenute deducibili ove il soggetto (anche se non titolare del marchio), comunque, traeva dallo sfruttamento del segno distintivo un’utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale
  • alla luce dell’ orientamento che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l’attività imprenditoriale medesima.

Il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 30024 del 26 ottobre 2021

I costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio o potenziale incremento per l’attività medesima.