La Corte Costituzionale interviene per sancire l’estensione della norma ai reati che non contemplano una pena nel minimo
L’art. 131 bis c.p. contempla una speciale causa di esclusione della punibilità del reato, nel caso in cui la condotta posta in essere sia di particolare tenuità.
La norma descrive quale condotta non punibile quella posta in essere con particolari modalità o che possa cagionare un danno esiguo ed è esclusa quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
La Corte Costituzionale è intervenutà nel senso di dichiarare l’illegittimità costituzionale di tale articolo nella misura in cui la norma in oggetto non era espressamente applicata anche a quei reati che non prevedono la statuizione di una pena nel minimo ma solamente nel massimo (C. Cost. sent. n. 156/20 del 21.07.2020)
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La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte sono caratterizzate da una offensività assai limitata. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.
La Corte Costituzionale già con sentenza n. 207 del 2017 aveva suggerito un intervento del legislatore osservando che “oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano essere comunque considerati di particolare tenuità”.