Mancato riconscimento del figlio, no al risarcimento

Il risarcimento del danno da mancato riconoscimento del figlio presuppone la consapevolezza della paternità con certezza assoluta

La Corte di Cassazione ha ribadito recentemente, con ordinanza Sez. I, 9 agosto 2021, n. 22496, che non può essere condannato al risarcimento del danno il padre che si sia rifiutato di riconoscere per anni il figlio, in assenza della consapevolezza di essere il genitore.

La fattispecie trae spunto dalla vicenda che vede come protagonista una donna che aveva convenuto in giudizio l’ex partner al fine di ottenere il riconoscimento della paternità del figlio ed il risarcimento del danno, anche morale, derivante dal mancato riconoscimento protrattosi per anni.

La domanda della donna è stata accolta nei limiti del riconoscimento del figlio, mentre è stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno morale perchè non aveva dimostrato nel corso del giudizio, che il padre fosse stato sempre consapevole della gravidanza della donna e del fatto che il figlio che portava in grembo fosse suo con assoluta certezza.

Ecco il principio di diritto enucleato dalla Corte: “in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l’illecito endo-familiare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio“.

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Secondo la Suprema Corte, dunque non è ravvisabile la sussistenza di un danno endo-familiare in assenza della consapevolezza da parte dell’uomo di essere padre biologico, sicché nessun risarcimento ex art. 2059 c.c. può essere avanzato in siffatte situazioni.

Con tale provvedimento non viene escluso a priori il risarcimento del danno ma viene richiesto, secondo il principio processuale dell’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, la conoscenza della paternità da parte dell’uomo.