Con la Risposta ad interpello n. 805 del 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di fruizione del Bonus facciate anche nel caso in cui i lati dell’edificio sono visibili solo dalla ferrovia
Il Bonus facciate: di che cosa si tratta
La legge di Bilancio 2020 come modificata dalla legge di bilancio 2021 prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Tali norme prevedono le tipologie di interventi che danno diritto al bonus facciate, nonché la misura della detrazione spettante e le modalità di fruizione della detrazione.
Con riferimento alle modalità applicative occorre fare riferimento al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR.
Quando spetta la detrazione?
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B.
Sono classificate « zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq».
La norma prevede, inoltre, che, ai fini del bonus facciate:
- gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna» e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»;
- «Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020, n. 2/E
I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020, n. 2/E.
Con tale Circolare, è stato precisato che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Quando non spetta la detrazione?
La detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
La ratio della normativa in esame è, dunque, quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
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La Risposta ad interpello n. 805 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità o meno di accedere al bonus facciate per le spese sostenute sui lavori realizzati sull’intero perimetro esterno del fabbricato sebbene alcuni lati dell’edificio siano visibili solo dalla ferrovia e, in particolare, chiede se la ” rete ferroviaria pubblica” possa essere considerata come “suolo ad uso pubblico“.
L’articolo 822, comma 2, del codice civile prevede che “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (…)”.
Pertanto la rete ferroviaria può essere considerata quale “suolo ad uso pubblico”.
L’Agenzia delle Entrate dunque ritiene che i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio prospiciente la linea ferroviaria, possano essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate”.