Aggiotaggio: il reato ex art. 501 codice penale e le altre fattispecie

Aggiotaggio: è definito “comune” il reato di aggiotaggio previsto dall’art. 501 del codice penale

Il reato e le norme

Dispone l’articolo 501 del codice penale: “Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.”

Sostanzialmente quindi, si tratta del reato di chi compie un’azione speculativa allo scopo di ottenere un rialzo o un ribasso dei prezzi di un determinato titolo in borsa, mettendo in giro notizie o informazioni false.

Le tipologie

La fattispecie, nota come aggiotaggio, ha subìto una diminuzione del proprio ambito di operatività dopo l’introduzione dei reati di cui all’art. 501-bis codice penale nonché di altri delitti inseriti nella legislazione speciale, come la manipolazione del mercato indicata nell’art. 185 del d. lgs. n. 58/1998, che si realizza quando tali condotte riguardino gli strumenti quotati o in corso di quotazione, o ancora, l’aggiotaggio manipolativo ex art 187 ter d. lgs. n. 58/1998 (TUF testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Anche il codice civile si occupa del reato di aggiotaggio, in particolare societario, stabilendo all’articolo 2637: Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull´affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

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Casistica

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione, sez. II civile, si è occupata dell’aggiotaggio manipolativo stabilendo con la sentenza n.16044 del 28/07/2020, che: “La fattispecie di aggiotaggio manipolativo costituisce un reato di pericolo concreto, la cui consumazione non richiede la verificazione dell’effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento sul quale l’operatore va ad incidere con la sua condotta, mentre nella previsione di cui dell’art. 187-ter, comma 3, manca ogni riferimento a tale dato quantitativo e alla stessa “idoneità” della condotta.”