Il Codice di Procedura Civile prevede alcuni casi in cui il testimone non possa essere sentito dal Giudice poiché ritenuto incapace a rendere testimonianza. Vediamo quali sono.
Cosa prevede la Norma?
La Norma in parola prevede che: “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizi.”
Ai sensi dell’art. 246 c.p.c. l’incapacità a deporre si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c..
L’interesse deve quindi essere tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza con riferimento alla materia in discussione.
Non ha invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo, né un interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa, proponibili dal teste medesimo o contro di lui.
Cosa dice la Corte di Cassazione?
Ciò a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 167 del 2018).
Sul punto si è espressa anche Cass. n. 1595 del 2016 secondo la quale “ben possono essere assunti come testimoni, in una causa tra una società di capitali – che ha una personalità distinta da quella dei soci – ed un terzo i soci della società stessa, che non sono legittimati ad intervenire in giudizio”;
Nonché la Cassazione n. 9826 del 1996 che ha affermato che l’incapacità ad assumere la veste di testimone sussiste soltanto nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza legale della società.
Resta ferma invece la capacità a testimoniare dei membri del consiglio di amministrazione.
Ciò salvo appunto l’ipotesi in cui rappresenta la società o se nella causa abbia un interesse attuale e concreto e non meramente ipotetico che ne possa giustificare la sua partecipazione al giudizio.
Salva rimane comunque la valutazione dell’attendibilità del teste.