Atti osceni e minori: il reato, i luoghi e la presenza di bambini

Atti osceni in luoghi frequentati da minori: : il reato previsto dall’art. 527 c.p. comma 2 si configura anche se i minori non assistono agli atti

Il reato

Dispone l’articolo 527 del codice penale: Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Il reato di atti osceni, è stato depenalizzato dal decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, tuttavia, pertanto, come si legge dal testo stesso, la condotta eventualmente oscena, è punibile solo con una sanzione pecuniaria.

Diversamente, nel caso di cui al comma n. 2 dell’art. 527 c.p., si configura il reato nel caso in cui il fatto sia commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

La Cassazione

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, ha affrontato in modo specifico la casistica del secondo comma.

In particolare, con la sentenza n. 2903 del 11/11/2020, la Corte ha stabilito che: Ai fini dell’integrazione di atti osceni in luoghi frequentati da minori non si richiede che agli stessi assistano effettivamente minori

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“Per integrare il reato di atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell’art. 527 comma 2 c.p., non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse.

Infatti, come già affermato da questa Corte, il fatto di reato sussiste non perché accidentalmente agli atti osceni abbia assistito un minore, ma appunto solo perché, nel luogo prescelto dal suo autore per realizzarli, è prevedibile (e non solo possibile), con giudizio prognostico ex ante, che siano presenti persone minori in quanto “abituate” a frequentarlo perché assiduamente ed appositamente in quel posto si rechino o si incontrino”

Il caso affrontato dalla Corte riguardava infatti il compimento di atti osceni all’esterno di un edificio scolastico in prossimità dell’orario di uscita degli studenti.