Valore probatorio del CID: ha portata confessoria o no

Valore probatorio del CID: la Cassazione civile con l’ordinanza del 1 dicembre 2021 n. 37752 ha richiamato il principio di diritto già espresso in precedenza.

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Che cos’ è il modulo di constatazione amichevole di incidente?

L’art. 143 del Codice della Strada prevede che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS.

Nel modulo vanno indicati tutti i dati richiesti dei conducenti, targhe, assicurazioni e le modalità del sinistro anche attraverso uno schizzo della posizione dei veicoli e dei danni.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Responsabilità da sinistro stradale in presenza del modulo di constatazione amichevole incidente

La Cassazione ha stabilito che in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

Incompatibilità tra i danni riportati 

Tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra anche la incompatibilità materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro.

Il  Giudice può accertare “che la dichiarazione resa (…) nel modulo di contestazione amichevole di incidente” sia “incompatibile con la dinamica del sinistro”, e ciò proprio in base ad alcuni elementi come ad esempio “l‘entità dei danni riportati” dal veicolo dell’attore, “la situazione dei luoghi”, nonché “la mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente” antagonista.

La verifica di tale “incompatibilità logica” secondo la Cassazione “si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all’esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria” contenuta nel “CID”.

In ogni caso la dichiarazione resterebbe “oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 2733 c.c., comma 3, e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte“.

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La Cassazione civile con l’ordinanza del 1 dicembre 2021 n.37752 ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale:

ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l’entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato” (come stabilito da Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451).