Sottrazione internazionale di minore: gli accordi tra genitori presi davanti ad un’autorità devono essere rispettati
Questione
Portare con sé un figlio minore fuori dai confini dello stato di residenza e senza il consenso dell’altro genitore non è mai una condotta corretta né lecita.
Ancor meno corretto è violare gli accordi tra i genitori che disciplinano la titolarità e l’esercizio del diritto di custodia del figlio minore.
Con la sentenza n.18602 del 30/06/2021 la Suprema Corte di Cassazione, sezione I civile, si è occupata di un caso di sottrazione stabilendo che: Costituisce illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore ad opera di uno dei genitori, senza il consenso dell’altro, in un luogo di residenza diverso da quello stabilito come dimora abituale del figlio, in virtù di un accordo transattivo che disciplini altresì la titolarità e l’esercizio del diritto di custodia, sottoscritto nel corso di un procedimento giurisdizionale avanti al tribunale dello Stato europeo competente, potendo l’ordine di rientro del minore essere legittimamente rifiutato solo in presenza delle condizioni ostative di cui all’art. 13 della Convenzione dell’Aja consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore.
Il caso
Il caso affrontato dalla Corte riguardava il provvedimento del giudice di merito, che aveva negato si fosse verificata un’ipotesi di sottrazione di minori da parte della madre che aveva condotto la figlia in Italia, senza il consenso del padre, non ritenendo vincolante un accordo sottoscritto dai genitori nel corso di un procedimento per l’affidamento della figlia avanti al tribunale di Bruxelles – nel quale la residenza abituale della minore era stata fissata in Belgio presso il padre.
La Corte così argomenta: […] la disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.
L’art. 3 della Convenzione prescrive che il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente “dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore” in base alla legislazione del predetto Stato.
L’art. 12 della Convenzione recita: “Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’art. 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L’Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente…”.
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L’art. 13 stabilisce poi che l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore “qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”.
L’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì, sempre secondo l’art. 13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti “che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”.[…]