Se il perito redige perizia su mutuo errata deve risarcire il danno

Il perito incaricato di redigere la perizia sul mutuo è direttamente responsabile in caso di falsità od omissioni contenute nella relazione

Capita frequentemente, purtroppo, che le perizie necessarie per la concessione di un mutuo si rivelino errate a causa dell’inserimento di un importo del bene di lunga superiore rispetto al valore attuale oppure nel caso in cui il perito non rilevi dei vizi o degli abusi sull’immobile.

In caso di espropriazione immobiliare, la Banca potrebbe dunque trovarsi costretta a subire una enorme diminuzione del prezzo del bene da sottoporre a vendita forzata oppure a subire delle eccezioni da parte del debitore che attengono alla violazione dei limiti di finanziabilità.

In tale ultimo caso, difatti, il mutuo è nullo se non viene concesso sotto l’osservanza delle norme che attengono alla disciplina sul credito fondiario. Ossia il mutuo fondiario può essere concesso per un importo pari all’80% del valore cauzionale dell’immobile oppure per un valore pari al 100% laddove vengano prestate delle garanzie accessorie puntualmente delineate dalla normativa di riferimento (es. assicurazioni accessorie).

La Banca, nel caso in cui ravvisi la violazione degli obblighi spettanti al tecnico incaricato di redigere la perizia, può rivalersi su quest’ultimo il quale è tenuto al risarcimento del danno per gli errori o le omissioni contenute nel proprio elaborato.

A tal proposito, il Tribunale di Napoli ha recentemente statuito che “incorre in responsabilità ed è tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla banca il professionista, incaricato per la stima di un bene immobile finalizzata all’erogazione di un contratto di mutuo, che non adempia diligentemente all’incarico dalla stessa conferito, ove emergano macroscopiche anomalie, quali la palese incongruenza nella misurazione del cespite, l’omesso riscontro delle evidenti divergenze tra stato di fatto e situazione catastale dell’immobile, ed ancora il mancato riferimento all’assenza, in concreto, dei requisiti minimi per un utilizzo a fini abitativi. In caso di sovrastima di un bene immobile da parte del perito incaricato dalla banca, il professionista infedele va condannato al risarcimento, atteso che cagiona un danno alla banca consistente nell’avere erogato finanziamenti che non sarebbero mai stati accordati e rispetto ai quali ogni possibile recupero coattivo del credito appaia gravemente pregiudicato”. (Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, sentenza n. 11522 del 21.10.2016)