Cadere nelle mani di un altro cedendo alla richiesta di beni e denaro: l’estorsione non è solo un reato connesso alla mafia
La fattispecie di reato nel codice
Ai sensi dell’art. 629 del codice penale:
“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente“.
Tipo di reato
Il reato si definisce plurioffensivo poiché, pur essendo classificato tra i delitti contro il patrimonio, lede altresì l’interesse personale all’autodeterminazione e all’integrità fisica del soggetto passivo.
Rispetto all’elemento oggettivo, la condotta è integrata dalla costrizione mediante violenza o minaccia nei confronti di taluno per fargli commettere determinati comportamenti attivi o omissivi.
Condotta
La condotta potrà altresì essere anche omissiva, qualora venga prospettato il mancato impedimento di un male che il soggetto attivo ha l’obbligo di impedire.
Soggetto attivo e passivo
Il soggetto passivo della vis, peraltro, può anche non coincidere con il soggetto passivo del reato.
L’evento
L’evento conseguenza della condotta consiste:
- nella coazione relativa: violenza o minaccia personale o reale rilevano nella misura in cui siano in grado di condizionare la volontà della vittima con riferimento della normale impressionabilità del soggetto offeso;
- nel compimento dell’atto di disposizione: un dare, facere o non facere aventi ad oggetto qualsiasi elemento attivo;
- nel danno altrui: il nocumento causato dalla disposizione dovuta alla forza è insito nello stesso atto che si va a disporre;
- nel profitto ingiusto: elemento fondamentale e che differenzia due diverse fattispecie è quello di un’utilità esorbitante o non dovuta, che non si fonda su una pretesa riconosciuta o tutelata dall’ordinamento, si avrebbe il diverso reato di violenza privata.
Essendo reato di evento, l’estorsione sussiste solo quando tutti gli eventi sono realizzati.
Elemento soggettivo del reato di estorsione
Si ravvede in presenza di dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere il soggetto passivo a porre in essere una condotta che procurerà l’ingiusto profitto per il reo o per altri, con la consapevolezza di agire illegittimamente. Per tale motivo, se l’agente sia nella convinzione che il profitto sia giusto si esclude il dolo di estorsione.
La pena
La pena prevista per il reato di estorsione è la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 ad euro 4.000.
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Aggravanti speciali dell’estorsione
L’art. 629 c. 2 c.p. richiama le medesime aggravanti del reato di rapina.
In questi casi, la pena reclusiva da 5 a 10 anni e la multa da 1000 a 4000 euro di cui al comma 1 vengono aumentate a reclusione da 6 a 20 anni e multa da 5000 a 15000 euro.
Tali aggravanti sussistono:
- se la violenza o la minaccia sono poste in essere con l’uso di armi;
- se la violenza induce qualcuno in stato di incapacità di volere o di agire;
- se la violenza o la minaccia sono poste in essere da soggetto appartenente ad un’associazione mafiosa;
- se il fatto è commesso nell’abitazione o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, o all’interno di un mezzo di trasporto pubblico;
- se il fatto è commesso nei confronti di chi sta fruendo o ha appena fruito dei servizi di banche, uffici postali o sportelli automatici per il prelievo di denaro;
- se il fatto è commesso contro un soggetto ultrasessantacinquenne.
Procedibilità per estorsione
IL reato di estorsione è procedibile d’ufficio.