La confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.

Una lettera scritta ad un avvocato è confessione stragiudiziale e può costituire prova ai sensi dell’art. 2735 c.c.

L’art. 2735 c.c. prevede la confessione stragiudiziale secondo cui: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.

Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.”

La prima parte del primo comma prevede che la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta costituisce piena prova contro colui che l’ha fatta.

La disposizione non intende esclusivamente colui che abbia la rappresentanza legale, bensì qualsiasi soggetto che agisca nell’interesse della parte alla quale la dichiarazione confessoria è rivolta.

Quindi, sia che la confessione stragiudiziale venga fornita alla parte, sia che sia resa al suo rappresentante, produrrà lo stesso valore probatorio di quella giudiziale.

Anche rispetto ad essa deve ritenersi che valga il limite della disponibilità del diritto cui si riferisce il fatto confessato.

La seconda parte prevede invece che la confessione stragiudiziale fatta al terzo non costituisce più un semplice indizio, ma, soggetta com’è al libero apprezzamento del giudice, può assurgere a prova piena e completa.

Allo stesso modo è stata regolata l’ipotesi di una confessione testamentaria.

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Secondo l’art. 2735 c.c., quindi, una lettera scritta ad un avvocato, ad esempio al legale di controparte, può configurare una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo.

Anche tale dichiarazione, infatti, pur non avendo valore di prova legale come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, può essere liberamente apprezzata dal giudice e convincere lo stesso giungendo ad essere considerata prova.