Se sei benestante è tuo compito pagare anche il condominio alla ex che abita nella casa con il figlio anche se la casa è tua
Casa coniugale alla ex: chi paga il “Condominio”?
Una clamorosa decisione in questi giorni è contenuta nell’ordinanza della Cassazione n. 36088/2021, che segna una grande orma nell’orientamento giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia e nello specifico di assegno divorzile. La Corte infatti condanna un uomo benestante al pagamento anche degli oneri condominiali della casa famigliare, che già era stato assegnata alla ex moglie in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se di sua proprietà esclusiva, per viverci con la figlia che presenta dei problemi di comportamento non ancora autonoma e indipendente nonostante la maggiore età.
La vicenda
In sede di decisione circa la cessazione degli effetti civili di matrimonio, in primo grado di giudizio, si riconosceva in favore della ex moglie 1200 euro a titolo di assegno divorzile, tenuto conto delle differenze reddituali, così come della necessità della ex moglie di assistere la figlia maggiorenne non autosufficiente, l’onere di provvedere alle spese condominiali della casa famigliare e infine 1000 euro per il mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente e il 50% delle spese straordinarie per quest’ultima.
In sede di gravame l’uomo ricorreva avversa decisione circa l’addebito per intero delle spese condominiali della casa famigliare e l’assegno divorzile in favore della ex moglie. I giudici di appello però hanno stabilito nei termini suddetti gli obblighi gravanti sul marito, annoverando le spese condominiali come parte integrante del mantenimento della figlia e visto che l’uomo aveva una tale stabilità economica non contestata da alcuna avversa evidenza.
La Cassazione: il Condominio lo paga il marito
L’uomo ricorre in Cassazione lamentando i seguenti motivi:
- la Corte di appello ha riconosciuto alla moglie l’assegno divorzile senza esaminare attentamente l’incapacità di rendersi indipendente economicamente. Nello stesso motivo lamenta che la figlia infatti non avrebbe una patologia, ma presenta solo dei disturbi comportamentali per risolvere i quali ha seguito un percorso terapeutico. Infine, secondo lo stesso, la Corte ha commisurato l’assegno al fine di garantire alla moglie lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio: tale principio afferirebbe ad un orientamento ormai superato;
- contesta poi l’onere che la Corte ha posto a suo carico in relazione al pagamento per intero delle spese condominiali della casa coniugale e ciò nonostante lo stesso immobile sia di sua proprietà esclusiva e sia stato assegnato alla moglie convivente con la figlia.
Chi ha la disponibilità può pagare il Condominio come forma di mantenimento
Gli Ermellini respingono il ricorso dell’ex marito, ritenendo il primo motivo infondato e il secondo inammissibile.
Si esplica che in secondo grado, nel confermare l’assegno in favore della moglie, sia stata fatta una applicazione congrua dei principi sanciti dalla recente SU n. 18287/2018, poiché era lampante una forte differenza reddituale e la redditività limitata dell’attività della moglie, che nel tempo si è addirittura contratta. Errata poi l’interpretazione che la Corte d’Appello abbia quantificato l’assegno di divorzio per garantire alla moglie lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma risponde in realtà all’applicazione dei criteri sanciti dal comma 6, articolo 5 della legge sul divorzio, che prevede il riconoscimento dell’assegno, che ha funzione assistenziale, perequativa e compensativa, anche in relazione al contributo fornito dal coniuge richiedente in ogni ambito familiare e nel corso dell’intera vita matrimoniale, senza trascurare il sacrificio delle sue aspettative professionali.
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E’ invece inammissibile il secondo motivo, in quanto la Corte di Appello ha ricondotto l’obbligo del pagamento degli oneri condominiali a quello complessivo del mantenimento della figlia in applicazione del criterio della proporzionalità, in quanto è palese che l’uomo possieda una rilevante capacità economica che è rimasta stabile nel tempo e che non è paragonabile a quella della donna. E’ infine da ricordare che proprio sul punto, la corte d’Appello ha provveduto alla riduzione dell’assegno di divorzio della moglie rispetto all’importo che le era stato deciso in primo grado, in virtù dell’assegnazione della casa familiare in favore della sua ex moglie.
Conclusioni
Per le ragioni fin ora esplicate pertanto, non sono applicabili nel caso di specie, i principi applicati dalla Corte di Cassazione e che non contemplano l’obbligo, in capo al coniuge obbligato all’assegno, di provvedere anche al pagamento per intero degli oneri condominiali dell’immobile assegnato alla moglie.