La Cassazione penale con sentenza n. 44657 depositata il 2 dicembre 2021 conferma la condanna di una donna perché abbandona i figli in auto per trascorrere la serata in alcuni locali della movida.
Il caso
Una donna ha abbandonato i propri figli, minori degli anni 14, di anni 6 e di anni 10, lasciandoli, soli ed addormentati, nella propria autovettura parcheggiata in ora notturna, all’esterno di alcuni locali di pubblico divertimento, ove ella si era recata per trascorrere la serata.
La motivazione della Corte di Cassazione
La Cassazione pur ritenendo inammissibile il ricorso della donna ha comunque argomentato affermando che la Corte di appello con motivazione palesemente priva di manifesti vizi logici, aveva ritenuto provata la condotta di abbandono.
Infatti risultava provato che:
– l’ex coniuge dell’imputata avesse incaricato un investigatore privato di sorvegliarne i movimenti avendo ricevuto dai figli la confidenza di essere stati costretti a dormire in auto fuori da alcuni locali notturni; –
– si fosse anche rivolto ad un’Agente del locale Commissariato alla quale aveva mostrato i video registrati dall’investigatore;
– l’Agente avesse direttamente assistito ai fatti relativi all’ultimo episodio, avvenuto la notte fra il 4 ed il 5 luglio 2012, e ne avesse fornito inequivoca (nel senso dell’abbandono dei minori, dormienti in auto, per alcune ore) testimonianza.
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci
La Corte ha precisato che l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo
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Pertanto, ferma rimanendo la prova dell’avvenuto abbandono dei minori in plurime occasioni – per averli, quale genitore sul quale incombeva l’onere della cura, lasciati dormienti in auto, in ora notturna, all’esterno di locali pubblici in cui trascorreva la serata – appare del tutto priva di manifeste aporie logiche la considerazione della Corte di merito circa la sussistenza di un pericolo, quantomeno potenziale, per l’incolumità dei medesimi.
Ciò in quanto :
- avevano trascorso molte ore nel ristretto abitacolo della vettura,
- l’orario notturno non favoriva il diffuso presidio dei luoghi,
- non ha prestato sorveglianza.
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Quanto all’elemento soggettivo del reato, il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico.
Può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi.
La donna pertanto ha avuto confermata la condanna.