La specificità del ricorso lavoro ex art. 414 c.p.c. a pena di nullità

Il ricorso ex art. 414 c.p.c. può essere dichiarato nullo se non sono forniti tutti gli elementi di fatto su cui si basa la domanda.

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

L’art. 414 c.p.c. e la Giurisprudenza ad esso relativa prevedono che il ricorrente debba fornire una precisa indicazione dei fatti sui quali si basa la domanda.

Ciò non nell’interesse della parte resistente , ma del corretto funzionamento del processo del lavoro (Cass. Civ., sez. Lav., 4 aprile 1991, n. 3510; Cass. Civ. 27.02.1998, n. 2205; Cass. 01.07.1999, n. 5586; Cass. 13.11.2001, n. 14090).

Sono rilevanti in questo senso le pronunce del Tribunale di Cassino (sentenza n. 1140 del 1 ottobre 2010) e del Tribunale dell’Aquila (sentenza n. 97 del 29 marzo 2009 ) che hanno evidenziato : “ …Deve essere ritenuto nullo ai sensi dell’art. 414, n. 4 c.p.c. il ricorso avanzato dal lavoratore per il riconoscimento della posizione lavorativa di tipo subordinato ed il conseguente diritto alle relative spettanze, nel caso in cui non contenga l’indicazione circa le modalità effettive di espletamento del rapporto e circa il contenuto delle prestazioni effettuate.

Tali ultime circostanze infatti costituiscono i parametri imprescindibili sulla base dei quali valutare la configurabilità di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e l’indicazione di elementi generici e non circostanziati in tal senso impedisce di fatto sia una valida instaurazione del contraddittorio sia una compiuta valutazione giurisdizionale ad opera dell’organo giudicante”.

Lo stesso principio è stato sostenuto dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 522 del 10.01.07) che ha indicato: “…l’art. 414 c.p.c. descrive tra i requisiti che identificano la domanda quale causa petendi l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni e quale petitum l’oggetto della domanda…………la nullità per mancata determinazione del petitum e della causa petendi sussiste quando attraverso l’esame complessivo dell’atto, la cui interpretazione è riservata al giudice, sia impossibile l’individuazione di tali elementi…” per poi concludere : “…il ricorrente deve adempiere in modo rigoroso all’onere di allegazione per rendere operante il contrapposto onere di contestazione specifica del convenuto e non può il giudice rimediare all’ingiustificato difetto di allegazione di fatti rilevanti ai fini della decisione…”.

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Anche la Cassazione si è espressa?

In merito anche la Suprema Corte ha in più occasioni evidenziato: “Il ricorso privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda e dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del merito” (Cass. 11.06.1988, n. 4018).