Archiviazione: il GIP può rigettare la richiesta

Archiviazione: il Gip può rigettare la richiesta di archiviazione e ordinare al PM di formulare l’imputazione qualificando diversamente il fatto di reato

L’archiviazione

Il Pubblico Ministero all’esito delle indagini preliminari, può ritenere di non esercitare l’azione penale e quindi può formulare una richiesta di archiviazione.

Più precisamente, la richiesta di archiviazione può essere effettuata dal PM in uno dei seguenti casi:

  • la notizia di reato risulta infondata
  • è rimasto ignoto l’autore del reato
  • risulta mancante una condizione di procedibilità
  • il reato sia estinto
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato
  • il fatto è particolarmente tenue

La richiesta di archiviazione viene quindi formulata dal Pubblico Ministero ed esaminata dal Giudice delle Indagini Preliminari, il quale può anche rigettarla e chiedere al PM di qualificare diversamente il fatto di reato, formulando quindi una diversa imputazione.

La Cassazione

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione sez. V penale, con sentenza n. n.24616 del 16/03/2021, ha stabilito che: “Non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero.

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[…] In conclusione, poiché il provvedimento impugnato – avente ad oggetto l’esatta qualificazione giuridica del fatto – va ritenuto rientrante tra i poteri legittimi di controllo del giudice per le indagini preliminari sull’iniziativa penale del Pubblico Ministero e non ha nulla a che vedere con l’esercizio dell’azione penale, il cui monopolio spetta al Pubblico Ministero, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice investito della richiesta di archiviazione, nel rigettarla, imponga al pubblico ministero di formulare l’imputazione – nei confronti del soggetto che già risulti iscritto nel registro delle notizie di reato per il medesimo fatto, ma in relazione ad altro titolo di reato

La sentenza è stata pronunciata nell’ambito di una fattispecie relativa alla formulazione dell’ordine di imputazione coatta per il reato di rissa nei confronti di soggetti indagati per il delitto di lesioni personali reciprocamente cagionate nel corso di una colluttazione.