Il minore di anni dodici o comunque capace di discernimento può essere ascoltato nel processo civile. Vediamo perché e in quali casi.
E’ possibile ascoltare il minore nei procedimenti che lo riguardano.
Ciò è stabilito dall’art. 12 della Convenzione di New York del 20.11.1989; dagli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996; dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE punto 1 art. 24, nonché dall’art. 23 lett. b del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003.
E nel nostro Ordinamento?
Nel nostro Ordinamento vi sono numerose Norme e pronunce che prevedono la procedura di audizione del minore ultradodicenne o comunque capace di discernimento:
- L’art. 315 bis c.c. inserisce fra i diritti del figlio che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ma dotato di discernimento il diritto “di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”;
- La Giurisprudenza in diverse pronunce ha ritenuto censurabile per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo una decisione che aveva omesso di motivare la mancata audizione di due minori in un procedimento che concerneva il loro affidamento;
- La Corte di Cassazione ha chiarito che l’audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione, ma che riflette una nuova considerazione del minore quale portatore di interessi che, se consapevolmente espressi, non vincolando il Giudice nella sua decisione, ma non possono essere comunque ignorati.
- Al Giudice spetta il compito di eseguire l’audizione in modo che la stessa risulti priva di interferenze, turbamenti o condizionamenti, con la facoltà di adottare tutte le cautele a ciò necessarie.
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Come avviene?
Per questo motivo se richiesto anche da una sola delle parti ovvero nel caso in cui il Giudice lo ritenga opportuno, quest’ultimo può sentire il minore quando sia in discussione l’affidamento e/o la collocazione o la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario nei procedimenti contenziosi di divorzio, separazione modifica, ex art. 317 bis c.c.
Nel caso in cui il Giudice non ritenga opportuno procedere, la decisione deve essere motivata