Abusi edilizi: la demolizione è legittima anche dopo tanti anni

Abusi edilizi: per il Consiglio di Stato sentenza n. 8501/2020 è legittimo l’ordine di demolizione anche a distanza di anni

Gli abusi edilizi

Modificare un immobile e pensare che lo si possa rendere “regolare” con il decorso del tempo è un errore che può costare caro.

Ad esempio può costare la demolizione del bene stesso anche a distanza di cinquant’anni o più.

È quanto accaduto ai proprietari di un immobile che si sono visti recapitare dal Comune un provvedimento di annullamento del permesso di costruire e la contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive.

Sull’area oggetto di ricorso infatti, nel 1954 era stato apposto un vincolo paesistico.

Il proprietario aveva quindi presentato richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, ottenendole nel 1964. Dalle foto storiche era però emerso che i lavori erano iniziati già nel 1956.

Ulteriori indagini avevano anche accertato che il progetto assentito non prevedeva la costruzione del livello interrato.

Nel 2018 il Comune ha quindi annullato d’ufficio il permesso di costruire ed emesso contestualmente un ordine di demolizione.

La sentenza

Il proprietario ha proposto ricorso contro il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e la contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive lamentato che non ci fossero delle ragioni di pubblica utilità che motivassero la demolizione a distanza di molti anni.

La vicenda è giunta avanti il Consiglio di Stato che ha così disposto con la sentenza n. 8501/2020:

[…] in materia di abusi edilizia il provvedimento con cui è ingiunta, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell’abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6498).

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Sotto questo profilo non rilevano i trasferimenti immobiliari atteso che gli stessi descrivono un immobile conforme alla licenza edilizia del 1964, ma difforme dalla sua concreta consistenza, né i titoli edilizi minori che fondano sulla stessa licenza edilizia e non giustificano nemmeno in termini di affidamento, la conformità dell’immobile alla disciplina edilizia e paesaggistica vigente in zona.

Del resto, questa Sezione ha a più riprese chiarito che in materia di abusi edilizi, l’amministrazione pubblica anche a distanza di tempo, ha l’obbligo di adottare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive non essendo, di conseguenza, prospettabile un legittimo affidamento nel proprietario il quale non può dolersi dell’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia emanato il provvedimento (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446).