I gestori delle utenze telefoniche sono obbligati a fornire in tempo utile i tabulati a semplice richiesta dell’intestatario dell’utenza
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha recentemente sanzionato la società Tim per avere omesso di comunicare in tempo utile i tabulati telefonici richiesti dall’intestatario di due utenze, necessarie per la propria difesa in un procedimento penale.
L’intestatario delle due utenze aveva difatti necessità di dimostrare che solamente una delle due utenze era effettivamente in suo uso, mentre l’altra era stata concessa in uso a terzi. Dunque, aveva tentato più volte, anche per il tramite del proprio legale, di ottenere i dati richiesti.
Adito il Garante della Privacy con procedimento urgente, quest’ultimo si era espresso in ordine al comportamento illegittimo di Tim, riservandosi l’applicazione di una sanzione pecuniaria, rigettando le giustificazioni addotte dalla società.
La decisione dell’Autorità Garante
In particolare, il Garante, con ordinanza ingiunzione dell’11 novembre 2021, ha rilevato “la violazione del fondamentale diritto d’accesso di cui agli artt. 15 del Regolamento e 132 del Codice, come valorizzato dalla normativa euro-unitaria, al fine dell’effettivo controllo e disponibilità dell’interessato sui propri dati tanto più nella delicatissi-ma sede processual-penalistica“.
L’Autorità ha inoltre affermato che i problemi tecnici lamentati da Tim nella gestione delle istanze dell’abbonato e del suo avvocato non possono riflettersi negativamente sul diritto di accesso e sull’effettivo controllo e disponibilità dei propri dati riconosciuti dal Regolamento Ue, tanto più in una sede delicata come quella del processo penale.
Così come gli asseriti tentativi di contatto telefonico e l’invio di una email ordinaria da parte di Tim per chiedere l’integrazione dell’istanza, peraltro a quasi 20 giorni dal suo ricevimento, non possono rappresentare una condotta idonea sempre ai sensi del Regolamento.
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In base alla normativa europea infatti il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta.
Il Garante ha peraltro evidenziato che la compagnia telefonica non può sindacare nel merito la strategia difensiva dell’imputato che abbia richiesto i dati di traffico.