Ricorso collettivo al TAR inammissibile: quando e perché

Ricorso collettivo al TAR: deve esserci identità di situazioni sostanziali e processuali, altrimenti è inammissibile

Il caso

Molto spesso le persone possono avere in comune delle situazioni per le quali si può pensare di agire in giudizio congiuntamente, tuttavia, in alcuni casi, non è sufficiente che le situazioni siano simili o analoghe, ma è necessario che siano identiche.

È quanto accaduto ad un gruppo di persone che hanno ritenuto di proporre ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento degli atti che comportavano la loro non ammissione a sostenere la prova scritta per l’accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno del 2019, avendo conseguito un punteggio superiore a 18/30 nella prova preselettiva.

Il ricorso, è stato dichiarato inammissibile

La sentenza

IL TAR del Lazio, con sentenza n. 12038 del 22.11.21, rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti richiamando la sentenza n. 12242/2020 con cui la medesima sezione aveva già affrontato approfonditamente le questioni relative all’istituto del ricorso collettivo nell’ambito del processo amministrativo

Così argomenta il Tribunale amministrativo: “la giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, “identità di situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta:

– per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo;

– per altro verso, la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice;

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– per altro verso ancora, la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l’identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, “identità” di atti impugnati;

– infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa”.