Particolare tenuità del fatto: il ruolo della parte civile nel processo

Qual è il ruolo della parte civile nel caso di definizione del processo mediante l’assoluzione per particolare tenuità del fatto

L’art. 131 bis c.p. contempla una particolare fattispecie di proscioglimento dell’imputato, ossia quella di particolare tenuità del fatto commesso, classificata tra le cause di non punibilità.

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma,c.p.  l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di oltraggio al magistrato in udienza.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

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Nel caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, la parte civile non può recuperare le spese del processo, nè tantomeno avanzare più richieste di risarcimento del danno, le quali saranno semmai da discutere esclusivamente in sede civile.

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, la parte civile non ha inoltre potere di veto circa la richiesta di applicabilità della causa di non punibilità in quanto eventuale decisione in tal senso, spetta esclusivamente al giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale.