La Corte di Cassazione ha statuito che gli interessi moratori si prescrivono in cinque anni.
L’articolo 2948 c.c. prevede che: “Si prescrivono in cinque anni: …………4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi….”
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito tale principio in ambito bancario con la sentenza n. 24418/2010 attraverso cui sono stati determinati due punti:
- È evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.
- del tutto infondata è l’affermazione dell’istituto di credito formulata in termini puramente astratti – secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili “alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)” e che l’inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell’utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell’anatocismo.
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In conclusione
Qualora gli interessi annotati in conto vengono considerati liquidi ed esigibili, in assenza di esplicite richieste, perdurando l’inerzia dell’intermediario a pretenderne il pagamento, il diritto viene meno decorso il quinquennio. E ciò in conformità ed applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c.