Avvocato cancellato dall’Albo dopo 9 anni per decisione della Cassazione

Non sono previsti dei limiti temporali per procedere alla cancellazione dall’albo l’avvocato che non ha superato l’esame

Secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35463/2021, il Consiglio dell’ordine degli Avvocati territoriale può procedere alla cancellazione dell’avvocato dall’albo, anche dopo nove anni dall’iscrizione, in quanto il Consiglio di Stato ha dopo tale arco temporale, annullato il superamento dell’esame di abilitazione ad un avvocato che si è visto così depennato dall’Albo dopo tanti anni. La legge professionale infatti, disciplina interamente l’accesso all’albo degli avvocati, per cui il CNF erra nel ritenere applicabile il termine di 18 mesi previsto dell’autotutela decisoria nell’ambito del procedimento amministrativo dalla legge n. 241/90.

La vicenda processuale

Un dottore in giurisprudenza sostiene l’esame di abilitazione per la professione Forense nella sessione dell’anno 2008-2009, ma non lo supera perché insufficiente in tutte e tre le prove. Decide però di impugnare il giudizio presso il Tar Lombardia (competente), il quale dispone una nuova correzione delle prove, a seguito della quale, questa volta, la Commissione giudica le prove sufficienti per cui il dottore viene ammesso alla prova orale. La prova orale viene superata dal dottore, il quale subito dopo si iscrive all’albo. Tuttavia il ricorso, finito nel frattempo al Consiglio di Stato, statuisce che il dottore non avrebbe potuto sostenere la prova orale.

Il ricorso del COA alla Cassazione per la cancellazione dall’Albo 

A questo punto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ricorre in Cassazione denunciando l’errore del Consiglio Nazionale Forense nel disporre a monte l’annullamento della delibera di cancellazione dall’albo dell’avvocato perché a suo dire l’avvocato non “potrebbe vantare alcun legittimo affidamento alla stabilità dell’iscrizione all’albo, come dimostrato dalla vicenda processuale.”

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Il ricorso è fondato

La Cassazione accoglie il ricorso principale del COA perché fondato e fissa un importante riferimento giurisprudenziale sulla materia di “stabilità dell’appartenenza ad un albo professionale” sostenendo che : “il procedimento d’iscrizione e cancellazione dell’avvocato obbedisce a regole sue proprie, integralmente fissate dalla organica legge professionale forense, articolo 17, nell’ambito del titolo secondo della legge complessivamente dedicato alla disciplina degli albi, elenchi e registri, tanto per gli aspetti sostanziali concernenti l’individuazione dei requisiti richiesti ai professionisti, quanto per quelli procedurali attenenti alla formazione degli albi, elenchi e registri, il tutto sottoposto alla competenza del CNF ex articolo 36: di guisa che, rispetto alla esaustiva previsione della legge professionale, non residua alcuno spazio di operatività del limite temporale apposto al congegno di autotutela decisoria previsto dalla invocata disposizione contenuta nella legge del procedimento amministrativo.”